Art. 18.
(Ordine professionale).

      1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza

 

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proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
      2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d).
      3. L'Ordine professionale si articola in:

          a) Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

          b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20.

      4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.